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Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti

La misura viene estesa anche ai forfettari

La Corte ha redatto il “Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica” dove viene proposto il superamento della facoltatività della fatturazione elettronica per alcune categorie di contribuenti. L’obbligo di fattura elettronica B2B potrebbe essere prorogato per altri tre anni, ma non solo: è possibile venga esteso anche ai contribuenti in regime forfettario.  

Se inizialmente si parlava dell’ipotesi di abolizione del regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2022, il mantenimento del sistema di tassazione agevolato sembra ad oggi un dato certo, ma si rende necessario implementare le misure finalizzate al contrasto all’evasione fiscale.

Gli attuali esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica

Le operazioni poste in essere dalle “piccole imprese” non sono le uniche destinatarie di esoneri, tra cui vi sono da annoverare:

  • Per motivi sociali, le operazioni rilevanti ai fini IVA delle associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano il regime di cui alla L. 398/91, qualora abbiano conseguito nell’esercizio precedente proventi da attività commerciale per un importo non eccedente 65.000 euro;
  • Per motivi collegati alla tutela dei dati personali, le operazioni di natura sanitaria. In proposito, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015, prevede nei confronti dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il divieto di emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

L’ipotesi: esonero dall’obbligo per soggetti non residenti

Un’altra ipotesi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda il caso delle fatture emesse e ricevute a/da soggetti non residenti. Per le operazioni con soggetti non residenti, per le quali non è stata emessa una bolletta doganale o per le quali non siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, è previsto un obbligo informativo a carico dei contribuenti, che sono tenuti alla comunicazione periodica dei dati all’Agenzia delle entrate (cosiddetto “esterometro”). A partire dal 2022, tale comunicazione sarà sostituita dalla emissione delle fatture elettroniche e, pertanto, anche i dati di tali operazioni confluiranno nella banca dati del Sistema di Interscambio. La possibilità di emettere la fattura elettronica attiva in favore di soggetti non residenti – con contestuale esonero dalla trasmissione dell’esterometro – è già possibile dal 2019; dal 1° ottobre 2020 è stata introdotta la possibilità di emettere le c.d. autofatture con tipo documento:

TD17 per integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero:

TD18 per integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

TD19 per integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.P.R. 633/72.

Si attende di conoscere i contenuti della legge delega sulla riforma fiscale per delineare i contorni del nuovo regime forfettario previsto dal 1° gennaio 2022. Per il momento, si resta sul terreno delle ipotesi.

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